Inerzia dell’amministratore di condominio: cosa fare?
Febbraio 28, 2024
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Non si parla di casi rari quando un’assemblea condominiale non riesce a deliberare o che le deliberazioni non vengono poi eseguite dall’amministratore. Pensiamo, solo per citare alcuni esempi, quando è necessario adeguare gli impianti condominiali alla normativa vigente o se, una volta deliberati, non vengono effettivamente eseguiti. In questi casi si parlerà di inerzia, che può essere dell’amministratore o dell’assemblea condominiale. Vediamo cosa fare in questi casi.
Rimedi contro l’inerzia dell’amministratore di condominio
Se i problemi di gestione di un condominio dipendono dall’amministratore, la legge permette ai condomini di agire per via giudiziale cercando di ottenere la revoca del mandato. L’art. 1129 specifica, infatti, che costituisce grave irregolarità nella gestione l’omessa esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea. In pratica è possibile mandare via l’amministratore inerme con uno che attui quanto deliberato. Si tratta di un risultato che può comunque essere raggiunto anche attraverso l’assemblea condominiale, a patto che la revoca sia deliberata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea che rappresentino almeno 500 millesimi.
Tale azione giudiziale è molto utile sia nei casi in cui ci sia inerzia da parte dell’amministratore, ma anche quando sono gli stessi condomini ad essere “menefreghisti”. In caso di mancata revoca da parte dell’assemblea, ciascun condomino può rivolgersi all’autorità giudiziaria e in caso di accoglimento della domanda, il ricorrente, per le spese legali, ha titolo di rivalsa nei confronti del condominio che a sua volta può rivalersi nei confronti dell’amministratore revocato.
Rimedi contro l’inerzia dell’assemblea condominiale
Esistono anche assemblee condominiali che non adempiono ai propri doveri. È qui che si parlerà di inerzia da parte dell’assemblea e avviene, ad esempio, quando si impedisce di nominare l’amministratore. In questi casi, ritenuti più gravi, è possibile rivolgersi al Tribunale affinché provveda a nominarlo. Potrebbe accadere anche che l’inerzia dell’assemblea non sia inerente la nomina del mandatario dei condomini ed in questi casi le norme non si occupano di disciplinare questa evenienza.
Tuttavia è possibile ottenere dall’Autorità Giudiziaria un provvedimento equipollente a quello che avrebbe dovuto prendere l’assemblea. Questo è quanto stabilito dall’art. 1105 c.c. che specifica la relazione alla comunione in generale, ma che è applicabile anche al condominio negli edifici. Tale norma può essere applicata sia ai condomini che hanno l’obbligo di nominare un amministratore che in quelli dove tutto questo non è necessario.
Facendo un esempio possiamo pensare alle ipotesi in cui viene fuori l’esigenza di effettuare dei lavori di manutenzione straordinaria, l’amministratore o un condomino (nei casi in cui sia mancante l’amministratore) convocano più volte l’assemblea ma quest’ultima, a causa del menefreghismo della maggior parte dei condomini, non riesca a deliberare quanto necessario.
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