Lavori condominiali straordinari di manutenzione non eseguiti: cosa fare
Novembre 23, 2023
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Nell’articolo di oggi parleremo, ancora una volta, di problemi condominiali. Nello specifico affronteremo una questione spinosa: cosa fare in caso di lavori condominiali straordinari di manutenzione non eseguiti. Allo stesso tempo, approfondiremo quali sono le circostanze che richiedono il ricorso ad un avvocato condominiale Roma.
Lavori condominiali straordinari di manutenzione non eseguiti: cosa dice la legge
In base a quanto stabilito dall’art. 2033 c.c., chiunque abbia eseguito un pagamento non dovuto ha diritto alla sua restituzione. Tale norma è formulata con riferimento specifico all’ipotesi di pagamento non dovuto. Tuttavia, può essere applicata anche per i casi di indebito oggettivo sopravvenuto per qualsiasi ragione. Nel caso in cui la domanda di ripetizione di una somma versata è a titolo di oneri condominiali, la stessa deve essere accolta se la delibera di approvazione della spesa abbia perso la sua efficacia a seguito di sospensione o annullamento da parte del giudice.
Questa conclusione è rafforzata anche grazie alla peculiarità della disciplina della materia condominiale. Essa va ad individuare il titolo e la prova del credito nel bilancio. Inoltre, è necessario non dimenticare i principi in tema di annullamento dei negozi giuridici. Secondo questi, l’annullamento va a produrre la rimozione dell’atto stesso. In alternativa, cancella i suoi offerti e fa nascere, di conseguenza, l’obbligo di restituzione. È in base a questi principi che si può affermare che gli accantonamenti per lavori straordinari che non sono mai stati eseguiti devono essere restituiti.
Lavori di condominio manutenzione straordinaria non svolti: cosa fare
In caso di vendita di un immobile condominiale, l’obbligo a contribuire alle spese di manutenzione straordinaria del fabbricato è sempre del soggetto. Quest’ultimo, infatti, era nel condomino al momento della delibera assembleare che aveva autorizzato l’esecuzione dei lavori. Quindi, se i lavori sono stati deliberati prima della vendita, sarà sempre il venditore ad essere obbligato al pagamento. La situazione permane anche successivamente alla vendita dell’immobile.
Inoltre, bisogna anche evidenziare che tale obbligo non ha alcun limite di tempo; pertanto, rimarrà finché l’obbligazione non è stata estinta. Graverà in solido anche sull’acquirente. Quest’ultimo, però, si occuperà soltanto delle spese relative all’anno dell’acquisto ed a quelle relative all’anno precedente, fermo restando il diritto di rivalersi sul venditore per la quota pagata (a meno che non siano stati presi accordi diversi).
Le parti possono regolare liberamente i rapporti interni andando ad inserire nel rogito le clausole utili a disciplinare il riparto delle spese dei lavori autorizzati, ma non ancora eseguiti, tra acquirente e venditore. È fondamentale capire, però, che tale pattuizione varrà soltanto tra le parti e non potrà essere, in alcun modo, opponibile al condominio. Ciò significa che l’amministratore condominiale potrà richiedere le somme dovute indifferentemente all’acquirente o all’alienante.
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