Roma: Avvocato esperto in divisione ereditaria

Roma: Avvocato esperto in divisione ereditaria

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Quando una eredità è attribuita a più soggetti, ciascun erede diventa a tutti gli effetti un titolare dei beni appartenenti all’asse ereditario, dando vita a quella che tecnicamente viene definita comunione ereditaria. La legge, però, prevede la possibilità di sciogliere la comunione, ricorrendo alla divisione ereditaria. Vediamo cos’è e chi si occupa della divisione ereditaria e di cosa si occupa un avvocato esperto in divisione ereditaria Roma. Quest’ultima rientra tra le attività legali dello Studio Legale Parente Bianculli & Associati, sito in Viale delle Milizie 96, a Roma Prati. 

Cos’è la divisione ereditaria

Tramite il procedimento di divisione ereditaria, ogni erede sarà l’unico proprietario del bene che gli verrà assegnato ed il cui valore sarà direttamente proporzionale alla propria quota ereditaria. Per poter procedere alla divisione ereditaria devono ricorrere alcuni presupposti specifici:

  • una unica massa ereditaria;
  • l’istituzione di più eredi;
  • l’istituzione di eredi per quote ideali e non per singoli beni.

Chi si occupa della divisione ereditaria?

Il processo di divisione ereditaria può essere richiesto soltanto dal soggetto che ha accettato l’eredità e che, a tutti gli effetti, è diventato un coerede. Può comunque essere richiesta in ogni tempo e, inoltre, si tratta di un diritto imprescrittibile. Una volta terminate le operazioni di divisione, ogni erede diventerà l’unico titolare dei beni ottenuti attraverso la sua quota di eredità. Ad occuparsi della divisione ereditaria è il defunto nel testamento, che attraverso le sue disposizioni andrà a dividere i suoi beni.

Quanti tipi di divisione testamentaria esistono?

In questo caso si parlerà di divisione testamentaria. Un’altra tipologia di divisione è quella contrattuale o amichevole e si verifica quando tutti gli eredi raggiungono un accordo sulle modalità di divisione dei beni. Ad occuparsi di questo tipo di divisione dovranno essere direttamente gli eredi attraverso un contratto dove dovranno attribuirsi una parte dei beni del defunto.

Il contratto dovrà obbligatoriamente essere sottoscritto da tutti gli eredi, a pena di nullità. Inoltre, nel caso in cui ci siano beni immobili o altri diritti reali immobiliari come oggetto dell’eredità, il contratto dovrà essere autenticato da un notaio ed essere trascritto. Nel caso in cui vengano omessi dagli eredi uno o più beni nel contratto di divisione, il contratto sarà comunque valido ma si dovrà procedere ad un’integrazione dello stesso.

La terza ed ultima forma di divisione ereditaria è quella giudiziale che si ha quando non è stato trovato un accordo tra gli eredi. In questo caso, la legge ha previsto due diverse modalità per procedere. Si tratta della divisione giudiziale ordinaria e della divisione a domannda congiunta. Più precisamente, la prima si attiva nel momento in cui gli eredi non concordano sulle modalità di attuazione della divisione o, in alternativa, sul fatto di dividere i beni.

Al contrario, la divisione a domanda congiunta si attiva quando si presuppone che non sussista controversia sul diritto alla divisione, né sulle quote dei comproprietari, né su altre questioni pregiudiziali. Invece, per saperne di più sulle successioni ereditarie, cliccare qui.

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