Avvocato Roma per pignoramento presso terzi
Dicembre 3, 2023
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Il pignoramento presso terzi è una procedura giuridica che richiede un’analisi attenta e approfondita per determinare il giudice competente per l’esecuzione. Pertanto, in questo articolo, vi guideremo alla comprensione del fenomeno e quando è necessario contattare un avvocato Roma per pignoramento terzi.
Complessità e competenza giudiziaria nella questione del pignoramento presso terzi
La competenza territoriale, il principio della continuità giurisdizionale, la competenza specializzata e il quadro normativo sono tutti elementi chiave da considerare in questa delicata questione. Navigare tra le complessità della competenza giudiziaria nel contesto del pignoramento presso terzi richiede una comprensione approfondita delle leggi applicabili e delle dinamiche specifiche del caso. Solo attraverso una valutazione attenta e rispettosa dei principi giuridici è possibile garantire un processo giudiziario equo e soddisfacente per tutte le parti coinvolte.
Caratteri generali del pignoramento presso terzi
Il pignoramento presso terzi rappresenta una specifica modalità di espropriazione forzata, focalizzata su beni mobili del debitore in possesso di terzi o sui crediti del debitore detenuti da terzi. Questa denominazione, “pignoramento presso terzi”, comprende due scenari distinti:
- l’espropriazione dei crediti che il debitore si ferma nei confronti di terzi;
- lespropriazione di beni mobili del debitore, custoditi da un terzo e non direttamente disponibili per il debitore esecutato. In mancanza di quest’ultima condizione, si applicherebbe l’ipotesi differente dell’espropriazione mobiliare presso il debitore.
Ancora, il pignoramento presso terzi coinvolge necessariamente tre parti:
- il creditore procedente, che agisce come parte attiva sia dal punto di vista sostanziale che processuale;
- il debitore esecutato, che assume il ruolo di parte passiva, sia dal punto di vista sostanziale che processuale;
- il terzo pignorato, noto come “debitor debitoris”, che figura come parte esclusivamente dal punto di vista processuale.
La normativa di riferimento
La normativa che regola il pignoramento presso terzi è delineata nel Libro III del codice di procedura civile (RD n. 1443 del 28 ottobre 1940), specificamente dedicato al processo di esecuzione.
Quest’area normativa comprende:
- gli articoli da 474 a 512 del codice di procedura civile, che dettano i principi generali relativi all’esecuzione forzata;
- gli articoli da 543 a 554 del codice di procedura civile, incentrati specificatamente sul pignoramento presso terzi.
Invero, questi articoli forniscono la cornice normativa che disciplina i dettagli della procedura di pignoramento presso terzi, stabilendo i criteri e le modalità attraverso cui tale processo deve essere attuato. La conoscenza approfondita della stessa è essenziale per tutte le parti coinvolte al fine di garantire un’applicazione giusta ed efficace del pignoramento presso terzi nel contesto del processo di esecuzione.
Procedura del pignoramento presso terzi
In qualsiasi procedura esecutiva, il via libera all’esecuzione forzata è condizionato dalla previa notifica al debitore del titolo esecutivo, che può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo o una cambiale, insieme all’atto di precetto. Esistono alcune eccezioni di adempimento immediato previste dall’art. 482 cpc. Tuttavia, per iniziare il pignoramento, è necessario attendere almeno 10 giorni (ma non più di 90) dalla notifica dell’atto di precetto al debitore.
L’ufficio giudiziario competente
Una volta soddisfatte queste condizioni, l’avvocato del creditore prepara l’atto di pignoramento presso terzi, prestando particolare attenzione all’indicazione del foro territorialmente competente. Secondo l’art. 26 cpc, il giudice competente per l’esecuzione forzata di beni mobili è quello del luogo in cui si trovano tali beni. Per l’espropriazione forzata di crediti, invece, è generalmente competente il giudice del luogo in cui il debitore ha residenza, domicilio, dimora o sede.
Eccezioni a questa regola si applicano nel caso di debitori che sono Pubbliche Amministrazioni o Enti ed Istituti di previdenza e assistenza su base territoriale. Rispetto alle amministrazioni dello Stato e ad altri enti, l’azione esecutiva è preclusa nei 120 giorni successivi alla notifica del titolo esecutivo, durante i quali il creditore non può intraprendere atti esecutivi, inclusa la notifica del precetto. Questa disposizione è regolata dall’art. 14 del DL n. 669/1996, modificato dall’art. 147 della L. n. 388/2000.
La notifica dell’atto di pignoramento
Dopo la redazione dell’atto di pignoramento, l’avvocato del creditore lo consegna all’Ufficiale Giudiziario, in originale e con copia per ogni destinatario, affinché sia notificato al debitore e al terzo pignorato. La notifica a entrambi è cruciale per informare il terzo dell’esistenza della procedura, evitando che disponga della somma pignorata a favore del debitore.
È importante notare che i terzi pignorati possono essere più di uno, il che non è infrequente quando il creditore non è certo dell’esatta allocazione del credito. Ad esempio, se il debitore ha un conto corrente bancario, ma il creditore non conosce la filiale esatta, potrebbe decidere di notificare il pignoramento a tutte le filiali con cui potrebbe avere rapporti attivi.
Come contattare un avvocato Roma per pignoramento presso terzi
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