Pignoramenti ed estinzione della procedura esecutiva presso terzi

Pignoramenti ed estinzione della procedura esecutiva presso terzi

By Alessio Di Lella

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Quando si parla di procedura esecutiva presso terzi, si fa riferimento a quella peculiare modalitá di espropriazione prevista dagli articoli 543 e seguenti del Codice di Procedura Civile, attraverso la quale il creditore tenta di soddisfare il proprio diritto aggredendo direttamente crediti o beni del debitore che si trovano nella disponibilità di un terzo soggetto. Il caso più frequente riguarda il pignoramento del conto corrente bancario o dello stipendio, ma altrettanto rilevante è il pignoramento dei crediti verso enti pubblici, come avviene nel caso dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Tale meccanismo implica che il terzo sia vincolato a custodire le somme o i beni pignorati, senza poterne disporre liberamente fino a nuova disposizione dell’autorità giudiziaria. Tuttavia, non sempre il procedimento deve sfociare necessariamente nell’assegnazione o nella vendita forzata: in presenza di determinate circostanze, come il pagamento del debito o la rinuncia agli atti da parte del creditore, si può procedere con l’estinzione della procedura esecutiva.

Comprendere il funzionamento dell’estinzione della procedura esecutiva presso terzi non rappresenta soltanto un’esigenza teorica ma assume una portata pratica fondamentale per tutti coloro che si trovano ad avere somme o beni ingiustamente bloccati.

L’interesse concreto è duplice: da un lato vi è il debitore, che mira a liberare i propri crediti o patrimoni dalle limitazioni imposte dal pignoramento; dall’altro lato vi è il terzo pignorato, spesso un istituto bancario o il datore di lavoro, il quale si trova vincolato a obblighi giuridici precisi e rischia responsabilità in caso di errori nella gestione delle somme vincolate.

Questa guida si propone di offrire una panoramica completa sulle modalità operative per ottenere l’estinzione della procedura esecutiva presso terzi, analizzando i principali riferimenti normativi, le pratiche da adottare e i possibili rischi connessi a un’errata gestione delle fasi finali del processo esecutivo.

Quando e come si estingue una procedura esecutiva presso terzi

L’estinzione della procedura esecutiva presso terzi è disciplinata in modo puntuale dall’articolo 629 del Codice di Procedura Civile, che prevede la possibilità di estinzione per rinuncia agli atti o per avvenuto pagamento del credito. Nel caso di rinuncia, il creditore procedente deve manifestare in modo espresso la volontà di rinunciare all’azione esecutiva, e tale volontà deve essere accettata da tutte le parti costituite nel processo, secondo quanto previsto anche dagli articoli 306 e 629 c.p.c.

La rinuncia deve essere formalizzata mediante il deposito di un’apposita istanza presso il giudice dell’esecuzione, cui seguirà l’adozione di un’ordinanza di estinzione. In alternativa, la procedura si estingue se il debitore provvede al pagamento integrale del credito, incluse spese e interessi di mora, e tale circostanza viene portata all’attenzione del giudice tramite idonea documentazione.

In presenza del pagamento, tuttavia, non basta una semplice dichiarazione verbale o un accordo tra le parti: occorre formalizzare l’avvenuto pagamento attraverso il deposito di un’istanza di estinzione della procedura esecutiva presso terzi, allegando prove documentali quali quietanze, bonifici bancari o dichiarazioni di soddisfazione del creditore. Il giudice dell’esecuzione, preso atto dell’avvenuto pagamento e in assenza di contestazioni, provvederà a emettere una specifica ordinanza che dichiara l’estinzione della procedura.

In tale contesto, è fondamentale anche il ruolo della comunicazione al terzo pignorato, che deve essere tempestivamente informato della cessazione della procedura per evitare indebite trattenute o responsabilità future. L’istanza di estinzione, quindi, rappresenta il fulcro procedurale che permette di mettere formalmente fine al processo esecutivo e di liberare i rapporti giuridici coinvolti.

Come ottenere lo svincolo delle somme pignorate

Ottenere lo svincolo delle somme pignorate non è una conseguenza automatica dell’avvenuta estinzione della procedura esecutiva. Infatti, ai sensi dell’articolo 547 del Codice di Procedura Civile, il terzo pignorato, una volta reso edotto del pignoramento, è obbligato a conservare e non disporre delle somme o dei beni vincolati fino a diversa disposizione del giudice. Anche se il debitore ha adempiuto al pagamento o il creditore ha rinunciato agli atti, il terzo pignorato non può procedere spontaneamente al rilascio delle somme senza un provvedimento giudiziale che lo autorizzi espressamente.

È solo con l’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva, emanata ai sensi dell’articolo 630 c.p.c., che il terzo può procedere allo svincolo.

Nel caso specifico di pignoramento del conto corrente bancario, la banca trattiene le somme pignorate su un conto vincolato e rimane responsabile per l’importo fino alla pronuncia del giudice. Anche per l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, soggetto pubblico che spesso agisce quale creditore, l’estinzione della procedura non libera automaticamente i fondi se non a seguito di una ordinanza di svincolo. Pertanto, per ottenere il pieno sblocco delle somme pignorate, è necessario che una delle parti presenti istanza al giudice per ottenere l’ordinanza di estinzione e, successivamente, comunichi tempestivamente il provvedimento al terzo pignorato. Solo allora il terzo sarà legittimato a procedere allo svincolo, restituendo le somme al debitore o cessando ogni vincolo su di esse.

Cosa succede dopo l’estinzione: tra pignoramento mobiliare e pignoramento immobiliare

Una volta dichiarata l’estinzione della procedura esecutiva presso terzi, è importante comprendere le differenze rispetto alle altre forme di espropriazione forzata, ovvero il pignoramento mobiliare e quello immobiliare. Il pignoramento mobiliare, disciplinato dagli articoli 513 e seguenti c.p.c., riguarda beni mobili materiali appartenenti al debitore e comporta la loro apprensione fisica da parte dell’ufficiale giudiziario. La sua estinzione può avvenire per cause analoghe, come la rinuncia o il pagamento, ma implica la necessità di una procedura di restituzione dei beni, ove ancora nella disponibilità dell’ufficio giudiziario. Il pignoramento immobiliare, previsto dagli articoli 555 e seguenti, coinvolge beni immobili e necessita, in caso di estinzione, anche della cancellazione della trascrizione nei registri immobiliari ai sensi dell’articolo 2668 c.c.

La conclusione di una procedura esecutiva presso terzi, pertanto, si presenta come molto più semplice rispetto alla liberazione di un bene immobile da un pignoramento. Mentre nel pignoramento immobiliare è necessario attivare pratiche notarili e adempimenti registrali per rimuovere gli effetti pregiudizievoli, nell’esecuzione presso terzi è sufficiente la pronuncia del giudice che ordina l’estinzione e lo svincolo delle somme.

Perciò è fondamentale, in ogni caso, monitorare attentamente l’iter procedurale e assicurarsi che il terzo pignorato riceva comunicazione formale del provvedimento, evitando così ritardi o responsabilità per omessa liberazione delle somme.

Come agire e perché affidarsi a un avvocato

Concludere positivamente una procedura esecutiva presso terzi, ottenendo lo svincolo delle somme pignorate, richiede un’attenta gestione sia tecnica che procedurale. Non è sufficiente pagare il debito o raggiungere un accordo informale con il creditore: occorre presentare in modo formale un’istanza di estinzione al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’articolo 629 c.p.c., corredata da tutta la documentazione necessaria. Solo in seguito all’adozione dell’ordinanza di estinzione sarà possibile comunicare al terzo pignorato la cessazione del vincolo e ottenere così lo sblocco delle somme. Un errore procedurale, una comunicazione intempestiva o una documentazione incompleta possono pregiudicare l’esito dell’operazione e prolungare inutilmente la situazione di blocco.

Affidarsi a un avvocato esperto in diritto delle esecuzioni significa garantire una gestione corretta e rapida della pratica, dalla redazione dell’istanza di estinzione, al deposito presso la cancelleria competente, fino alla notifica dell’ordinanza al terzo pignorato. Il nostro Studio Legale è specializzato nell’assistenza per l’estinzione del pignoramento presso terzi, nel supporto per lo svincolo delle somme pignorate e nella consulenza preventiva per la gestione delle esecuzioni.

Se desideri interrompere un pignoramento, liberare il tuo conto corrente o svincolare crediti bloccati da una procedura esecutiva, contattaci subito: analizzeremo il tuo caso e ti proporremo la strategia più efficace per riprendere rapidamente il pieno possesso delle tue somme.

Estinzione della procedura esecutiva presso terzi – 5 domande frequenti che ti potrebbero interessare

1. Come si presenta un’istanza di estinzione della procedura esecutiva presso terzi?
L’istanza di estinzione deve essere depositata presso la cancelleria del tribunale competente per l’esecuzione, indirizzata al giudice dell’esecuzione. Essa deve contenere una dettagliata esposizione dei fatti, l’indicazione del pagamento avvenuto o della volontà di rinuncia agli atti, e allegare tutta la documentazione probatoria necessaria. È importante che sia firmata da un avvocato, che provvederà anche a richiedere l’emissione dell’ordinanza di estinzione.

2. Dopo il pagamento, il pignoramento si estingue automaticamente?
No, il pagamento del debito non estingue automaticamente il pignoramento. È sempre necessario presentare al giudice un’istanza di estinzione e attendere l’adozione dell’ordinanza che dichiari la fine della procedura. Solo con tale provvedimento si potrà comunicare al terzo pignorato di procedere allo svincolo delle somme precedentemente bloccate.

3. In quali casi il terzo pignorato può svincolare direttamente le somme?
Il terzo pignorato può svincolare le somme solo a seguito della ricezione dell’ordinanza di estinzione della procedura esecutiva o di un provvedimento che lo autorizzi espressamente. In mancanza di un ordine del giudice, il terzo deve continuare a mantenere il vincolo sulle somme per non incorrere in responsabilità civili nei confronti delle parti.

4. È possibile chiedere l’estinzione anche nel caso di pignoramento effettuato dall’Agenzia Entrate-Riscossione?
Sì, l’estinzione della procedura esecutiva presso terzi è possibile anche quando il pignoramento è stato avviato dall’Agenzia Entrate-Riscossione. Dopo aver saldato integralmente il debito tributario, occorre presentare l’istanza di estinzione al giudice competente e, ottenuto il provvedimento, darne comunicazione al terzo per lo svincolo delle somme.

5. Cosa succede se non si comunica al terzo l’estinzione del pignoramento?
Se non viene comunicata al terzo pignorato l’estinzione della procedura, questi continuerà a vincolare le somme, impedendo al debitore di disporne. Inoltre, il protrarsi della situazione può creare difficoltà operative e generare ulteriori costi. È quindi fondamentale completare correttamente tutte le comunicazioni una volta ottenuta l’ordinanza di estinzione.

 

 

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