Conversione del pignoramento immobiliare e rateizzazione

Conversione del pignoramento immobiliare e rateizzazione

By Alessio Di Lella

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La conversione del pignoramento immobiliare è una procedura disciplinata dall’art. 495 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.), che consente al debitore esecutato di sostituire il bene pignorato (l’immobile) con una somma di denaro equivalente al credito vantato dal creditore, comprensivo di interessi e spese legali. In pratica, il debitore può evitare che l’immobile venga venduto all’asta versando una somma corrispondente al debito entro un termine stabilito dal giudice.

Questa possibilità è un’ancora di salvezza per chi, pur trovandosi in difficoltà economiche, non vuole perdere il proprio immobile e preferisce sostituirlo con una somma di denaro. Per avviare la procedura, il debitore deve presentare un’istanza di conversione al giudice dell’esecuzione. Una volta accettata, il debitore può rateizzare l’importo dovuto, tenendo conto che il termine massimo per la rateizzazione non può superare i 48 mesi.

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Come funziona la conversione del pignoramento immobiliare? Il debitore deve depositare una somma pari a un quinto del credito complessivo (1/5), comprensivo di spese e interessi, entro il termine perentorio stabilito dal giudice. Successivamente, il restante 4/5 del debito può essere rateizzato fino a un massimo di 48 mesi, come indicato dall’art. 495 c.p.c. Tuttavia, il pagamento rateizzato deve includere anche gli interessi legali maturati durante il periodo di dilazione, i quali vengono calcolati in base al tasso legale stabilito per l’anno in corso.

Un aspetto interessante riguarda il calcolo degli interessi nella conversione del pignoramento, che deve essere effettuato con precisione, poiché ogni ritardo o errore può portare al rigetto dell’istanza. Ad esempio, nel 2024, il tasso legale applicato è stato aggiornato e rappresenta un elemento chiave nel determinare l’importo totale dovuto dal debitore per ottenere la conversione.

Istanza di Conversione del Pignoramento: Quante Volte si Può Richiedere?

Una delle domande più frequenti in merito alla conversione del pignoramento riguarda la possibilità di avanzare l’istanza più di una volta. Secondo quanto previsto dall’art. 495 c.p.c., l’istanza di conversione può essere presentata una sola volta, salvo casi eccezionali. Questa limitazione nasce per evitare che il debitore possa abusare dello strumento della conversione, prolungando indebitamente la procedura esecutiva.

Quante volte può essere avanzata l’istanza di conversione del pignoramento? In teoria, l’istanza può essere presentata più di una volta, ma solo in circostanze particolari, ad esempio in caso di modifica significativa del debito o di errore nella prima istanza. Tuttavia, la prassi giudiziaria è generalmente restrittiva su questo punto, richiedendo che il debitore dimostri l’impossibilità di provvedere con il primo tentativo a causa di eventi imprevedibili e non imputabili alla sua volontà.

Un altro aspetto rilevante riguarda il rigetto dell’istanza. Cosa succede se l’istanza di conversione viene rigettata? In questo caso, il debitore non ha più la possibilità di presentare una nuova istanza, e il procedimento esecutivo prosegue con la vendita forzata dell’immobile. Il giudice può rigettare l’istanza di conversione, ad esempio, se la somma depositata dal debitore è insufficiente o se ci sono altri motivi di inammissibilità, come il mancato rispetto dei termini di pagamento rateale.

Inoltre, è importante notare che una nuova istanza può essere ammessa solo se è trascorso un lasso di tempo sufficiente a determinare una situazione sostanzialmente diversa rispetto alla precedente richiesta. Tuttavia, ogni caso è valutato singolarmente dal giudice dell’esecuzione, che ha un potere discrezionale significativo in materia.

Rateizzazione del Pignoramento Immobiliare e Conversione presso Terzi

La rateizzazione della somma dovuta a seguito della conversione del pignoramento è un’altra tematica centrale per chi si trova a dover fronteggiare un’esecuzione immobiliare. Secondo la normativa vigente, il debitore può ottenere una dilazione del pagamento, estendendo il rimborso fino a 48 mesi. Tale rateizzazione, tuttavia, non si applica solo alla conversione del pignoramento immobiliare, ma può essere estesa anche al pignoramento presso terzi.

Come rateizzare un atto di pignoramento presso terzi? La rateizzazione si applica in maniera analoga a quella prevista per il pignoramento immobiliare, con la differenza che, nel caso del pignoramento presso terzi, il debitore potrebbe trovarsi a dover versare importi trattenuti direttamente dal terzo pignorato (ad esempio, dal datore di lavoro). In questi casi, la legge permette la rateizzazione, ma è fondamentale che i pagamenti avvengano entro i termini stabiliti dal giudice e che siano proporzionati alle somme effettivamente pignorabili, che, per legge, non possono superare un quinto (1/5) del reddito del debitore.

Esistono casi in cui la conversione permette di spalmare i pagamenti anche su frazioni di reddito minori, come un sesto (1/6), in situazioni di particolare difficoltà economica. Questo tipo di rateizzazione è prevista solo in circostanze eccezionali e su autorizzazione del giudice, che tiene conto delle condizioni economiche del debitore e del fabbisogno minimo di sostentamento.

Quando Perde Efficacia il Pignoramento Immobiliare?

Un’altra domanda cruciale riguarda l’efficacia del pignoramento immobiliare e i casi in cui questo perde validità. Il pignoramento immobiliare, come ogni atto giudiziario, ha una durata limitata nel tempo e può perdere efficacia se non vengono rispettati determinati passaggi procedurali.

Quando perde efficacia il pignoramento immobiliare? L’efficacia del pignoramento viene meno se non si procede con l’aggiudicazione o con la vendita dell’immobile entro un termine stabilito. In particolare, l’art. 497 c.p.c. stabilisce che il pignoramento perde efficacia se, trascorsi 90 giorni dall’istanza di vendita o di assegnazione, non è stata disposta la vendita o l’assegnazione del bene pignorato.

Un altro caso di inefficacia riguarda la mancata conversione del pignoramento. Se il debitore non versa la somma stabilita dal giudice entro i termini previsti, la procedura di conversione viene revocata e il pignoramento riprende il suo corso. È importante che il debitore effettui i pagamenti in modo tempestivo, poiché qualsiasi ritardo può comportare la perdita del beneficio della conversione.

Inoltre, il creditore ha la possibilità di presentare una nota di precisazione del credito, con la quale specifica l’importo esatto dovuto, comprensivo di spese legali e interessi, aggiornati al momento della richiesta. Questo documento è essenziale per calcolare l’importo che il debitore deve versare per la conversione del pignoramento.

Vademecum sulla Conversione del Pignoramento Immobiliare: Riferimenti Normativi e Procedure

Per concludere, è utile fornire un pratico vademecum sulla conversione del pignoramento immobiliare, che illustri i passaggi fondamentali da seguire per avviare la procedura in modo corretto.

  • Presentazione dell’istanza: Il debitore deve presentare l’istanza di conversione al giudice dell’esecuzione competente. Nell’istanza, è fondamentale specificare l’importo che si intende versare per ottenere la conversione, calcolando la somma complessiva del debito, inclusi interessi e spese.
  • Versamento del quinto del debito: Il debitore deve depositare immediatamente una somma pari a un quinto (1/5) del debito complessivo. Questo deposito è essenziale per poter ottenere la dilazione del pagamento del restante 4/5.
  • Calcolo degli interessi: È necessario calcolare con precisione gli interessi legali, che andranno ad aggiungersi alla somma rateizzata. Il tasso di interesse varia di anno in anno e, per il 2024, è stato fissato in misura aggiornata dalla legge.
  • Rateizzazione: Una volta ottenuta la conversione, il debitore può rateizzare il restante debito, che deve essere estinto entro 48 mesi. Le rate mensili includono gli interessi legali maturati sul debito residuo.
  • Rispetto dei termini: È fondamentale rispettare i termini di pagamento stabiliti dal giudice. Qualsiasi ritardo può comportare la revoca della conversione e la ripresa del pignoramento.

Seguendo questi passaggi e facendo riferimento agli articoli di legge pertinenti, il debitore può evitare la vendita forzata dell’immobile e risolvere il debito in modo dilazionato.

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