Lavori edili ed occupazione suolo privato: autorizzazione ponteggi

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Lavori edili ed occupazione suolo privato: autorizzazione ponteggi è l’argomento del nostro pezzo di oggi. In caso di lavori edili, è possibile occupare il suolo privato? Se sì, a quali condizioni?

Lavori edili ed occupazione suolo privato: autorizzazione ponteggi, come funziona l’occupazione di suolo privato

L’occupazione di suolo privato è stato oggetto di una recente pronuncia della Corte di Cassazione. Quest’ultima, ha interpretato l’art. 843 c.c. ad esso dedicato. Pertanto, ha affermato che per il suo riconoscimento è fondamentale la valutazione attenta del giudice dello stato dei luoghi. La normativa richiede di verificare se la soluzione che è stata scelta, in questo caso l’occupazione del suolo privato, sia l’unica soluzione possibile o se, pur essendovi altre possibilità, è l’unico modo per raggiungere lo scopo per i quali è stato iniziato il lavoro.

Nel caso in cui l’occupazione del suolo privato dovesse cagionare un danno, allora, sarà dovuta un’adeguata indennità. La norma consente:

  • il semplice passaggio;
  • la vera e propria occupazione di suolo privato.

In tutti e due i casi, comunque, sarà necessario che sia accertata la necessità dell’occupazione o del passaggio. Ovviamente, è possibile anche che le parti si mettano d’accordo tra di loro per l’occupazione del suolo privato. Questo può avvenire anche nel caso in cui non ci sia l’effettiva necessità di operare in questo modo perché, ad esempio, si potrebbe adottare una soluzione alternativa.

In quali casi deve essere corrisposta un’indennità

L’art. 843 c.c., come abbiamo anticipato, prevede anche un’indennità in caso l’occupazione cagioni un danno. Questo significa che se non sono accertati danni non si ha diritto ad alcun indennizzo economico? In realtà, in questo caso, la giurisprudenza non è molto chiara. Gli orientamenti in merito al concetto di indennità per l’accesso al fondo sono, in sostanza, solo due:

  • nel primo orientamento, il più chiaro, si parla di diritto all’indennizzo solamente nel caso di danni.
  • nel secondo orientamento, invece, l’indennità dovrebbe essere preventivamente liquidata, ma solo a discrezione del giudice e sulla base degli accertamenti che sono stati di fatto eseguiti e comunque anche a seconda delle richieste del proprietario del suolo occupato.

Come abbiamo visto, non c’è ancora una linea chiara che determina se l’indennizzo è da corrispondere anche in assenza di danni. La Cassazione, in una sentenza del 27 gennaio 2009, ha stabilito che “l’obbligo del proprietario di consentire l’accesso o il passaggio del vicino appare più confacente alla lettera della legge, considerare l’espressione indennità in riferimento ad un danno provocato da liquidarsi in via equitativa, fermo restante l’obbligo del vicino di ripristinare lo stato dei luoghi ad opera finita“.

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