Avvocato per gratuito patrocinio penale Roma

Avvocato per gratuito patrocinio penale Roma

By

Studio Legale a Roma
contatta subito gli Avvocati
Tel. 06.39754846

La maggior parte delle persone lo conoscono con il nome di gratuito patrocinio tecnicamente, invece, si chiama “patrocinio a spese dello Stato” ed è un istituto previsto dal D.P.R. 115/2002, grazie al quale chiunque si trova in una condizione di difficoltà economica può essere difeso da un avvocato senza spendere un centesimo.

Panoramica sul gratuito patrocinio

Come abbiamo detto, il gratuito patrocinio è un istituto che permette ai cittadini meno abbienti di essere assistiti da un avvocato senza alcun esborso economico, in quanto sarà lo Stato a provvedere al pagamento dell’onorario. Lo scopo del gratuito patrocinio è quello di garantire a chiunque il diritto alla difesa previsto dall”art. 24 della nostra Costituzione. Per quanto concerne il processo penale, il gratuito patrocinio deve seguire alcune regole ben precise. Analizziamole insieme.

Come funziona il gratuito patrocinio penale

La domanda per accedere al gratuito patrocinio, in ambito penale, deve essere depositata dall’interessato o dal suo legale ed essere trasmessa presso la cancelleria del magistrato davanti al quale il procedimento penale è pendente. Ai sensi dell’art. 98 cpp l’imputato, la persona offesa dal reato, il danneggiato che intende costituirsi parte civile e il responsabile civile hanno la possibilità di chiedere, secondo le norme della legge sul patrocinio dei non abbienti, di essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato.

Requisiti ammissione al gratuito patrocinio penale

Ma quali sono i requisiti di ammissione al gratuito patrocinio legale? Possono accedere a questo istituto:

  • cittadini italiani (anche liberi professionisti o titolari di partita IVA);
  • cittadini stranieri o apolidi, a patto che si trovino regolarmente sul territorio nazionale;
  • gli enti senza scopo di lucro o le associazioni.

Per essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, però, dovranno essere rispettati dei limiti di reddito ben precisi. Infatti, ai sensi dell’art. 76 DPR 115/2002 per accedere al patrocinio gratuito, il reddito imponibile risultante dall’ultima dichiarazione non deve essere super a 11.734,93 euro. Nel caso in cui il soggetto che ha chiesto l’ammissione al patrocinio gratuito convive con il coniuge o con altri familiari, il limite reddituale è aumentato di 1.032,91 euro per ognuno dei familiari conviventi.

Per quanto riguarda il limite di reddito, si è più volte pronunciata anche la Cassazione, che ha precisato che per “ultima dichiarazione” deve intendersi quella relativa al quale è sorto l’obbligo di presentazione, pur se ancora materialmente non presentata (Cass. n. 21313/2022). Lo scopo di questa precisazione è quello di ancorare il dato relativo al reddito in maniera più prossima cronologicamente alla presentazione dell’istanza di ammissione al beneficio.

Studio Legale a Roma
contatta subito gli Avvocati
Tel. 06.39754846