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La costituzione della procedura fallimentare è un processo complesso che coinvolge diversi soggetti. In primo luogo, il debitore, ovvero l’impresa in crisi, deve presentare un’istanza di fallimento al Tribunale competente. Tale istanza deve contenere, a pena di inammissibilità, tutti i dati relativi all’impresa, l’elenco dei creditori, nonché l’importo complessivo dei debiti. 

Come funziona la procedura concorsuale 

A seguito della presentazione dell’istanza di fallimento, il Tribunale può decidere di sottoporre l’impresa a una procedura di composizione della crisi ai sensi articolo 8 del Codice della crisi e dell’insolvenza, ovvero autorizzare la costituzione della procedura fallimentare. In ogni caso, il debitore deve essere sentito dal Tribunale prima della costituzione della procedura fallimentare.

A tal fine, il Tribunale può ordinare al debitore di presentarsi in udienza e di presentare i documenti probatori necessari per la valutazione della situazione economico-finanziaria in cui versa l’impresa. Uno degli obblighi più importanti del debitore è quello di produrre uno stato patrimoniale aggiornato, al fine di consentire al Tribunale di verificare la sussistenza dei presupposti della procedura fallimentare.

In seguito, il Tribunale può autorizzare la costituzione della procedura fallimentare, nominando un curatore fallimentare. Il curatore deve inoltre notificare l’avvenuta costituzione della procedura a tutti i creditori, al debitore e ai terzi interessati.

Il termine della procedura concorsuale

A seguito della costituzione della procedura fallimentare, il curatore è tenuto ad eseguire un’attività di controllo sulla situazione patrimoniale dell’impresa, al fine di verificare la sussistenza del passivo e l’ammontare dei debiti da soddisfare. Una volta conclusa la liquidazione, il curatore deve predisporre un progetto di riparto per i creditori, al fine di stabilire l’ordine in cui verranno soddisfatti i crediti. Tale progetto deve essere sottoposto all’approvazione del Tribunale.

La procedura di concordato preventivo

Il concordato preventivo è uno strumento di risoluzione dei debiti per le imprese, che consente di evitare la liquidazione coatta amministrativa. Quando un’impresa si trova in difficoltà finanziarie, ma è ancora in grado di pagare i propri debiti si ricorre al concordato preventivo.

La legge fallimentare n. 3 del 2012 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina dei concordati preventivi, tra cui la possibilità di presentare una proposta concorrente. La proposta concorrente è una proposta alternativa presentata da un terzo al concordato preventivo. Per essere ammissibile, la proposta concorrente deve deve contenere le seguenti informazioni: 

  1. Una descrizione dettagliata della proposta. 
  2. Un elenco dei creditori e dei debiti. 
  3. Una dichiarazione del terzo che presenta la proposta, attestante la sua capacità di adempiere gli impegni previsti. 
  4. Una relazione giuridica e finanziaria che attesti la fattibilità della proposta.

Una volta presentata la proposta, deve essere esaminata da una commissione composta dal giudice delegato al concordato preventivo, da un rappresentante dell’impresa debitrice e da un rappresentante dei creditori e potrà essere accettata o meno.

 

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