Come iscrivere una testata giornalistica al Tribunale
Dicembre 18, 2023
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Iscrivere testata giornalistica al Tribunale è il primo passo per avviare una testata giornalistica. Grazie a questa procedura è possibile garantire che l’operazione sia in linea con le normative vigenti. In più, consente che la pubblicazione possa svolgere la propria attività in modo regolare e legale. La procedura assicura la trasparenza delle attività giornalistiche e la tutela dei diritti di tutti gli attori coinvolti.
L’iscrizione al Tribunale è un atto fondamentale per qualsiasi testata giornalistica. Essa fornisce una serie di vantaggi, tra cui la protezione legale, la definizione chiara delle responsabilità e la creazione di un registro pubblico delle attività della testata. Inoltre, l’iscrizione contribuisce a stabilire la credibilità della pubblicazione agli occhi del pubblico e delle autorità competenti.
Azioni preliminari all’iscrizione di una testata giornalistica al Tribunale
Prima di procedere con l’iscrizione di una testata giornalistica al Tribunale, è necessario definire la forma giuridica della testata giornalistica. Le opzioni comuni includono:
- l’impresa individuale;
- la società di persone;
- la società a responsabilità limitata. La scelta della forma giuridica influenzerà gli aspetti fiscali, legali e organizzativi della testata, pertanto è importante valutare attentamente le opzioni disponibili.
Cosa serve per iscrivere testata giornalistica al Tribunale
Se il proprietario è una persona giuridica, il rappresentante legale è tenuto a richiedere l’iscrizione al Tribunale. La domanda può essere presentata da una persona delegata. Tuttavia, le firme del proprietario e del direttore responsabile, o del suo vice in mancanza di quest’ultimo, devono essere già state autenticate da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro dipendente dipendente dal Sindaco.
Per procedere con l’iscrizione, è necessario avere la domanda di registrazione sottoscritta dal proprietario e dal direttore responsabile (o dal vice direttore in caso di registrazione ex novo). La domanda deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità dei firmatari. Il proprietario, insieme al direttore responsabile e/o al vice direttore in caso di registrazione ex novo, deve recarsi in cancelleria per la fornitura della modulistica necessaria per la registrazione o la variazione.
Le firme dei soggetti indicati devono essere apposte davanti al cancelliere. Nel caso di delega per la consegna, le firme devono essere autenticate da un notaio. Nel periodo precedente all’effettiva registrazione, è possibile procedere all’edizione, indicando il numero zero. Per quanto riguarda la tecnica di diffusione, è necessario specificare le informazioni relative alla stampa, al giornale radio, al telegiornale e al periodico telematico.
Nel caso di quest’ultimo, la registrazione è obbligatoria solo se sono richieste statali provvidenze, contributi registrazione o agevolazioni pubbliche e se i ricavi annui da attività imprenditoriale sono inferiori a 100.000,00 euro. Chi rientra nelle suddette condizioni non è tenuto all’obbligo di registrazione.
In caso di registrazione di una testata giornalistica al Tribunale, è necessario indicare le seguenti informazioni:
- il nome e l’indirizzo del fornitore del servizio;
- gli estremi del decreto del Ministero delle Comunicazioni che ha autorizzato il fornitore del servizio;
- l’indirizzo web della pubblicazione telematica.
La corretta compilazione delle informazioni
Per il proprietario e l’editore, è necessario allegare un’autocertificazione. Al contrario, per il proprietario persona giuridica sono richiesti anche la copia dello statuto in bollo e il certificato della Camera di Commercio, che attesta l’iscrizione della società alla data della presentazione della domanda . Nel caso di un’associazione, è richiesta anche la copia del verbale delle cariche. Per il direttore responsabile, occorre indicare l’ordine professionale.
In questo caso, la suddivisione sarà tra l’elenco professionisti, pubblicisti, pubblicisti provvisori. In più, ci sarà bisogno dell’estremo del certificato di iscrizione all’ordine professionale. La domanda di registrazione deve essere allegata a un’autocertificazione e, nel caso della registrazione del periodico, anche alla ricevuta di versamento di € 168,00 sul c/c postale intestato all’Agenzia delle Entrate.
Per ogni variazione negli elementi costitutivi della testata, è necessario presentare una domanda entro quindici giorni dall’avvenuto mutamento. Per il cambiamento del proprietario, è richiesta una domanda redatta dal nuovo proprietario con l’allegata documentazione prevista per l’iscrizione e quella per dimostrare il passaggio di proprietà.
Per il cambiamento del direttore responsabile, è richiesta una domanda da parte del proprietario che chieda la sostituzione del direttore responsabile, indicando le generalità del nuovo, con allegata la documentazione prevista per il direttore responsabile. Per la variazione di periodicità, è richiesta una domanda da parte del proprietario, con allegato l’ultimo numero della testata.
Infine, la pubblicazione di supplementi di periodici già registrati prevede una comunicazione in bollo da € 16,00, sottoscritta dal proprietario e diretta al Tribunale. Quest’ultimo provvederà attraverso un’apposita annotazione sul registro stampa.
Perché rivolgersi ad un avvocato per iscrivere testata giornalistica al Tribunale
L’avvocato riveste un ruolo essenziale nella registrazione di una testata giornalistica al Tribunale. La sua competenza legale consente di guidare il cliente attraverso le complesse procedure burocratiche, garantendo la corretta presentazione della documentazione richiesta. L’avvocato fornisce consulenza sulla conformità normativa e sull’adeguata redazione degli atti, assicurando che la registrazione rispetti tutte le leggi vigenti. La sua presenza facilita il processo, riducendo rischi e assicurando che la testata giornalistica ottenga la registrazione in modo efficiente e in piena conformità con le normative legali.
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