Diritto assicurativo: messa in mora e negoziazione assistita
Dicembre 4, 2023
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Messa in mora e negoziazione assistita rappresentano elementi cruciali nel contesto del diritto assicurativo. La messa in mora svolge un ruolo chiave nella segnalazione tempestivamente all’assicuratore l’insorgenza di un sinistro e la richiesta di indennizzo, assicurando una gestione efficiente delle richieste da parte dell’assicurato. D’altra parte, la negoziazione assistita offre un mezzo alternativo e collaborativo per risolvere le controversie, preservando al contempo la relazione tra le parti.
La comprensione approfondita di questi due concetti è essenziale per gli assicurativi, gli assicuratori e gli operatori del settore assicurativo. Infatti, contribuisce a promuovere una cultura di risoluzione delle controversie basata sulla comunicazione e sulla collaborazione. In più, riduce al minimo la necessità di ricorrere a procedure giudiziarie lunghe e onerose.
La negoziazione assistita
La negoziazione assistita è una procedura extragiudiziale finalizzata a promuovere la conciliazione tra parti coinvolte in una controversia. Un aspetto distintivo della negoziazione assistita è che l’attività di mediazione non è affidata a un organo terzo e imparziale. Essa è gestita direttamente dagli avvocati rappresentanti delle parti in conflitto.
Sono, infatti, i difensori delle parti coinvolte nella disputa a impegnarsi attivamente nella ricerca di un accordo che possa soddisfare entrambe le parti. Nel caso in cui la negoziazione raggiunga un esito positivo, le parti procedono alla firma di una convenzione appositamente redatta, che rappresenta un verbale conclusivo della vicenda.
È importante sottolineare che la negoziazione assistita è una procedura che ha un limite temporale definito dalla legge. In conformità con le disposizioni normative, la durata della Negoziazione Assistita non può essere inferiore a un mese né superiore a tre mesi, con la possibilità di estendere tale termine per un massimo di trenta giorni.
Se, nel corso di questo periodo, le parti raggiungono una conclusione positiva, ciò viene documentato in una scrittura privata. Essa è nota come convenzione di negoziazione assistita. La stessa viene firmata personalmente dalle parti coinvolte e dai loro difensori.
In caso contrario, se le trattative avviate in risposta a un invito a stipulare una convenzione di negoziazione assistita non dovessero avere successo, la procedura si concluderà con un verbale che attesta l’esito negativo. La legge prevede due diverse ipotesi di negoziazione assistita: una obbligatoria e una facoltativa.
Nel primo caso, la Negoziazione rappresenta una condizione preliminare per un futuro procedimento giudiziario. In altre parole, se non si tenta una conciliazione secondo le regole della negoziazione assistita, non è possibile avviare un’azione legale.
La negoziazione assistita è obbligatoria nei seguenti casi:
- in tutte le controversie relative al risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti;
- nelle controversie che riguardano una richiesta di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non superiori a cinquantamila euro.
La negoziazione assistita in caso di sinistri stradali
Nel contesto di incidenti stradali, la negoziazione assistita è un requisito obbligatorio. Soprattutto, questo avviene indipendentemente dall’importo della controversia. In altre parole, se hai subito danni a causa della circolazione di un veicolo, sarà necessario che il tuo avvocato incidenti stradale Roma avvii il processo di invito alla controparte per stipulare una convenzione di negoziazione assistita, senza considerare l’entità del risarcimento richiesto.
Tuttavia, la negoziazione assistita in caso di sinistri stradali richiede un’ulteriore analisi. Infatti, la sua procedura potrebbe differire leggermente. Questa differenza può iniziare con la determinazione della parte da coinvolgere per la stipula di una convenzione, ovvero un accordo. Se desideri approfondire ulteriormente l’argomento degli incidenti stradali e della negoziazione assistita, ti invitiamo a continuare la lettura.
Invito a partecipare ad una negoziazione: negoziazione assistita e messa in mora
Di solito, l’invito a partecipare a una negoziazione assistita è rivolto alla controparte, ovvero a colui al quale viene richiesto il risarcimento o il pagamento di una somma di denaro. Nella situazione di un sinistro stradale, chi dovrebbe indirizzare l’invito per la negoziazione assistita? La risposta a questa domanda dipende dalla persona a cui stai richiedendo il risarcimento, e questa può variare a seconda del tipo specifico di incidente. Nei paragrafi successivi, saranno delineati tutti i possibili scenari che potrebbero verificarsi.
Per quanto riguarda la negoziazione assistita in caso di incidente tra veicoli, cominciamo con l’ipotesi classica di un incidente stradale mentre si è al volante della propria auto. In questo contesto:
Se sussistono le condizioni per richiedere il risarcimento direttamente alla tua assicurazione, questo si verifica quando nell’incidente sono coinvolte solo due vetture, entrambe registrate in Italia, e non ci sono danni a persone che hanno causato un danno biologico con un’invalidità permanente superiore al 9% , allora l’invito per la stipula di una negoziazione assistita dovrebbe essere indirizzato alla tua compagnia assicurativa.
In tutti gli altri casi, la proposta di negoziazione assistita dovrebbe essere inviata all’assicurazione della controparte, ovvero a chi ha causato l’incidente.
La messa in mora nell’assicurazione: un aspetto cruciale per il riconoscimento del risarcimento
Secondo la normativa vigente, l’impresa assicurativa chiamata a risarcire un danno deve essere informata in modo adeguato per poter valutare l’accaduto. In più, deve comprendere l’entità della richiesta risarcitoria. Questo compito rappresenta un onere di fondamentale importanza poiché, in caso di una messa in mora insufficiente o poco chiara da parte del danneggiato, il giudice potrebbe respingere la domanda di risarcimento presentata in tribunale.
Nel dettaglio, la normativa pubblica preve che, per i sinistri limitativi dei danni materiali, la richiesta di risarcimento deve includere:
- l’indicazione dei soggetti aventi diritto al risarcimento;
- il luogo;
- i giorni;
- le ore.
Questi dati specificano le condizioni ia cui gli oggetti danneggiati sono disponibili per l’ispezione diretta al fine di accertare l’entità del danno. Tale disponibilità deve coprire almeno cinque giorni non festivi. Entro un periodo di sessanta giorni (che si estende a novanta in caso di sinistri con lesioni fisiche) dalla ricezione di questa documentazione, l’impresa assicurativa è tenuta a presentare al danneggiato un’offerta congrua e motivata per il risarcimento.
In alternativa, deve comunicare in modo specifico i motivi per cui si ritiene di non poter presentare un’offerta. Va notato che il termine di sessanta giorni può essere ridotto a trenta nel caso in cui il modulo di denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nell’incidente, comunemente noto come Cid. Questa tempistica svolge un ruolo cruciale nel processo di gestione delle richieste di risarcimento, garantendo una risposta tempestiva ed efficace da parte dell’impresa assicurativa.
Messa in mora e negoziazione assistita, il ruolo di un avvocato specializzato in diritto assicurativo
L’avvocato specializzato in diritto assicurativo gioca un ruolo cruciale nel contesto della messa in mora e della negoziazione assistita. Si tratta di aspetti fondamentali quando si intraprende una causa contro le assicurazioni. Presso uno studio legale diritto assicurativo, questi professionisti si occupano di redigere e inviare la messa in mora, un atto formale che notifica la richiesta di risarcimento.
Successivamente, durante la negoziazione assistita, gli avvocati per cause contro le asicurazioni agiscono come mediatore, cercando di ottenere un accordo soddisfacente per il cliente senza dover ricorrere a procedimenti giudiziari. La loro competenza specifica nel diritto assicurativo è fondamentale per navigare attraverso le complesse dinamiche di tali situazioni.
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