Denunciare diffamazione online (Facebook, Instagram, TikTok, Google e notizie in rete)

Denunciare diffamazione online (Facebook, Instagram, TikTok, Google e notizie in...

By Alessio Di Lella

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Nell’era digitale, la comunicazione è divenuta un flusso continuo e immediato, in cui ogni individuo, grazie all’accesso ai social media e alle piattaforme di informazione online, può diffondere opinioni, critiche e informazioni in modo capillare. Tuttavia, la libertà di espressione, pur essendo un diritto costituzionalmente garantito dall’articolo 21 della Costituzione italiana, incontra dei limiti laddove il diritto alla reputazione di un soggetto viene leso da affermazioni false, offensive o deliberatamente denigratorie. In questo contesto, la diffamazione online rappresenta un problema sempre più diffuso, con ripercussioni non solo in ambito penale, ma anche civile, generando controversie legate al risarcimento danni per la lesione dell’onore e della dignità personale.

Il codice penale, all’articolo 595, disciplina il reato di diffamazione, prevedendo sanzioni aggravate quando il fatto è commesso “con il mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità”. La giurisprudenza ha consolidato il principio secondo cui internet e, in particolare, i social media costituiscono una forma di pubblicità che amplifica esponenzialmente la portata offensiva di un contenuto diffamatorio. Questo aspetto ha portato i tribunali a stabilire criteri più rigorosi per valutare la responsabilità degli utenti e degli amministratori delle piattaforme, determinando un crescente contenzioso legato alla diffamazione su Facebook, Instagram, TikTok e blog di informazione.

Le problematiche connesse alla diffamazione online si intrecciano con la difficoltà di stabilire confini netti tra la libertà di critica e l’offesa ingiustificata.

Non ogni dichiarazione negativa è automaticamente diffamatoria: il diritto di critica, se esercitato nei limiti di verità, pertinenza e continenza, è tutelato. Tuttavia, quando le affermazioni assumono carattere ingiurioso e sono prive di un fondamento oggettivo, possono integrare il reato di diffamazione aggravata, con conseguenze significative sia per l’autore che per la vittima.

Casi Pratici e Orientamenti Giurisprudenziali sulla Diffamazione a Mezzo Internet

Per comprendere la portata giuridica della diffamazione online, è utile analizzare alcuni casi concreti che hanno trovato riscontro nella giurisprudenza recente. Uno degli ambiti più delicati è quello della diffamazione sui social network, dove un commento o un post può diffondersi in pochi minuti raggiungendo centinaia, se non migliaia, di persone. Le sentenze della Corte di Cassazione hanno evidenziato come un’offesa pubblicata su Facebook sia equiparabile a una dichiarazione diffamatoria rilasciata su un quotidiano, in quanto il social media costituisce un mezzo di pubblicità idoneo a ledere l’onore e la reputazione dell’interessato su larga scala.

Un caso emblematico è rappresentato dalla sentenza n. 4873/2020 della Corte di Cassazione, che ha ribadito la configurabilità della diffamazione aggravata per un commento pubblicato su un gruppo Facebook con numerosi iscritti. Secondo i giudici, la pubblicazione di espressioni denigratorie in uno spazio virtuale accessibile a una pluralità di utenti rappresenta una forma di comunicazione idonea a danneggiare la reputazione del destinatario, indipendentemente dal numero effettivo di persone che abbiano visualizzato il contenuto.

Un altro aspetto critico riguarda la diffamazione a mezzo recensioni false, un fenomeno che ha visto un incremento significativo negli ultimi anni. Le piattaforme di recensioni come Google Reviews, Tripadvisor e Trustpilot sono spesso utilizzate per danneggiare la reputazione di un’attività commerciale attraverso commenti negativi basati su informazioni non veritiere. La giurisprudenza ha chiarito che tali condotte possono essere perseguite penalmente, riconoscendo il diritto al risarcimento per il danno d’immagine subito dall’impresa colpita da diffamazione.

Anche le testate giornalistiche online e i blog rientrano tra i canali di diffusione della diffamazione, con un’ulteriore aggravante legata alla professionalità del mezzo. La diffamazione commessa da un giornalista è soggetta alle regole della responsabilità aggravata, con un aumento delle pene e una maggiore attenzione ai criteri di verità e continenza. Sentenze della Cassazione hanno stabilito che, in caso di contenuti lesivi, l’autore dell’articolo e il direttore responsabile della testata possono essere chiamati a rispondere in sede penale e civile per i danni arrecati.

Denuncia per Diffamazione Online: Procedura, Prove e Competenza Territoriale

Chiunque ritenga di essere vittima di diffamazione online può presentare una querela per diffamazione, che deve essere depositata entro il termine di 90 giorni dal momento in cui si è venuti a conoscenza del fatto, come stabilito dall’articolo 124 del codice penale. Un avvocato esperto in diffamazione online può aiutarvi con la querela: può essere presentata presso qualsiasi stazione dei Carabinieri o ufficio di Polizia, oppure direttamente in Procura. Nel caso di diffamazione aggravata, la procedibilità può avvenire d’ufficio, senza necessità di querela da parte della vittima.

Uno degli aspetti più rilevanti nella presentazione della denuncia è la raccolta delle prove. A differenza della diffamazione tradizionale, la diffamazione online può essere documentata attraverso screenshot, certificazioni di timestamp o registrazioni di contenuti web mediante sistemi di notarizzazione digitale. Per garantire l’autenticità della prova, è consigliabile utilizzare strumenti di conservazione elettronica con marca temporale o PEC, che attestino la data e l’ora della pubblicazione del contenuto offensivo.

Dal punto di vista della competenza territoriale, la giurisprudenza ha stabilito che il foro competente è quello del luogo in cui la persona offesa ha subito la lesione della propria reputazione. Questo significa che, in caso di diffamazione online, la vittima può scegliere di agire nel tribunale della propria residenza o domicilio, semplificando così l’iter processuale e agevolando l’accesso alla giustizia.

Risarcimento Danni per Diffamazione Online e Responsabilità Civile

L’azione per il risarcimento del danno da diffamazione online può essere avviata sia in sede penale, attraverso la costituzione di parte civile nel processo, sia autonomamente in sede civile. La Cassazione ha riconosciuto che il danno derivante da diffamazione su internet non si esaurisce nella semplice lesione morale, ma può estendersi ai danni patrimoniali, qualora il soggetto colpito subisca ripercussioni economiche dirette a causa della diffusione delle dichiarazioni lesive.

L’entità del risarcimento varia in funzione della gravità del fatto, della notorietà della vittima e dell’ampiezza della diffusione della diffamazione. Alcune sentenze hanno riconosciuto risarcimenti superiori ai 30.000 euro nei casi di diffamazione a mezzo social con ampia risonanza mediatica. Nei casi più gravi, il giudice può disporre la pubblicazione della sentenza su quotidiani nazionali, come forma di riparazione per la vittima.

Alla luce di questi aspetti, appare evidente l’importanza di un intervento tempestivo per tutelare la propria reputazione online, facendo ricorso agli strumenti legali disponibili per contrastare la diffusione di contenuti diffamatori e ottenere un adeguato ristoro per i danni subiti.

Diffamazione online – 7 domande frequenti che ti potrebbero interessare

1. Quando si può parlare di diffamazione online?
Si configura il reato di diffamazione online quando una persona offende l’onore o la reputazione di un’altra comunicando l’offesa a più persone, attraverso social media, blog, recensioni, testate giornalistiche o qualsiasi altra piattaforma digitale. Affinché vi sia diffamazione, l’offeso non deve essere presente al momento della comunicazione, e le affermazioni devono essere false, offensive o lesive della dignità dell’individuo. La diffusione tramite internet è considerata un mezzo di pubblicità e comporta un’aggravante ai sensi dell’articolo 595, comma 3, del Codice Penale.

2. Come posso denunciare una persona per diffamazione su Facebook o Instagram?
Per presentare una querela per diffamazione a seguito di offese su Facebook, Instagram, TikTok o altre piattaforme social, occorre raccogliere prove della condotta illecita. È essenziale salvare screenshot della pubblicazione, annotando la data e l’ora, e utilizzare strumenti di notarizzazione digitale o invio via PEC per certificare il contenuto. La querela deve essere presentata entro 90 giorni presso la Polizia Postale, i Carabinieri o la Procura della Repubblica, indicando il profilo del responsabile e il danno subito. Se il contenuto è particolarmente grave o diffuso, si può richiedere la rimozione immediata alla piattaforma e avviare un’azione risarcitoria in sede civile.

3. Quali prove sono necessarie per una denuncia per diffamazione online?
Le prove devono essere documentate e inconfutabili. La semplice percezione di un’offesa non è sufficiente a configurare il reato. È necessario raccogliere screenshot certificati, registrazioni della pagina web con timestamp, eventuali testimonianze di terzi e certificazioni forensi che attestino la pubblicazione. Per dimostrare il danno arrecato, si possono presentare report sul traffico generato dalla diffamazione, impatti economici sulle attività commerciali e ulteriori elementi che evidenzino il pregiudizio subito.

4. È possibile ottenere un risarcimento per diffamazione su internet?
Sì, chi subisce una diffamazione online può chiedere il risarcimento dei danni morali e patrimoniali attraverso un’azione civile. L’entità del risarcimento varia a seconda della gravità dell’offesa, dell’ampiezza della diffusione e dell’impatto sulla vita personale o lavorativa della vittima. Alcune sentenze della Cassazione hanno riconosciuto risarcimenti fino a 30.000 euro nei casi più gravi, specialmente quando l’offesa ha arrecato danni economici misurabili. Il danno può essere stimato tramite perizie e valutazioni degli effetti negativi subiti dal diffamato.

5. Cosa succede se non ho prove ma voglio comunque querelare per diffamazione?
Senza prove concrete, una querela per diffamazione rischia di essere archiviata per mancanza di elementi utili all’accertamento del reato. Il principio del “favor rei” nel diritto penale impone che l’accusa dimostri la colpevolezza del querelato con elementi certi. Per evitare che la denuncia venga respinta, è importante raccogliere tutte le possibili evidenze di diffamazione online prima di procedere. In assenza di prove, si può valutare di inviare una diffida legale, chiedendo la rimozione del contenuto offensivo prima di avviare un procedimento formale.

6. Qual è la competenza territoriale per una causa di diffamazione online?
La giurisprudenza ha stabilito che, nei casi di diffamazione online, la competenza territoriale appartiene al tribunale del luogo in cui la vittima ha subito la lesione della propria reputazione, che di solito coincide con il domicilio o la residenza dell’offeso. Questa regola consente alla vittima di agire legalmente senza dover spostarsi nel luogo in cui è stato pubblicato il contenuto. Tuttavia, se l’offesa riguarda un soggetto pubblico o un’azienda con sede in più luoghi, il foro competente può variare in base all’impatto territoriale della diffamazione.

7. Un commento negativo su una recensione può essere considerato diffamazione?
Dipende dal contenuto e dal contesto della recensione. Se il commento si limita a una critica soggettiva, come un’opinione personale su un servizio o un prodotto, esso rientra nel diritto di espressione garantito dall’articolo 21 della Costituzione. Tuttavia, se la recensione contiene accuse false, diffamatorie o infondate, soprattutto se mirate a danneggiare intenzionalmente la reputazione di un’attività o di una persona, allora può integrare gli estremi del reato di diffamazione aggravata. La Cassazione ha più volte ribadito che le recensioni false su piattaforme come Google o Tripadvisor possono essere perseguite penalmente, con il diritto della parte lesa di ottenere la cancellazione e un risarcimento economico per i danni subiti.

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