Chi paga per i lavori non ultimati del Superbonus 110?

Chi paga per i lavori non ultimati del Superbonus 110?

By Alessio Di Lella

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Il Superbonus 110%, regolato dall’articolo 119 del Decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34 (Decreto Rilancio), è stato concepito per incentivare l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica degli edifici. L’agevolazione consente una detrazione del 110% sulle spese sostenute per interventi di ristrutturazione, rendendo possibili lavori altrimenti difficili da finanziare. Tuttavia, il crescente numero di progetti che coinvolgono general contractor ha portato con sé una serie di problematiche. Molte imprese edili non riescono a completare i lavori nei tempi previsti, mentre altre non riescono nemmeno a iniziarli. La domanda che sorge spesso è: chi paga per i lavori non ultimati del Superbonus 110? La risposta dipende da diversi fattori, tra cui la gestione della cessione del credito, il comportamento del general contractor e la tipologia di contratto firmato. Inoltre, le recenti modifiche legislative, come quelle introdotte dalla Circolare n. 10 del 20 aprile 2023 sull’obbligo della certificazione SOA per lavori superiori a 516.000 euro, hanno reso ancora più complessa la gestione dei contenziosi legati al Superbonus.

General contractor e cessione del credito: cosa succede se non riesce a cedere il credito?

Uno dei principali nodi critici riguarda la cessione del credito. Il Superbonus permette infatti di trasferire il credito d’imposta a terzi, come istituti finanziari o fornitori, alleggerendo il carico finanziario del committente. Tuttavia, se il general contractor non riesce a cedere il credito, il committente può ritrovarsi nella posizione di dover pagare di tasca propria per i lavori già iniziati o, in alcuni casi, non ancora completati.

Questa eventualità può avere conseguenze devastanti dal punto di vista finanziario, poiché il Superbonus rappresenta spesso l’unico mezzo per rendere economicamente sostenibile un progetto di ristrutturazione di grande entità. In aggiunta, esistono casi in cui il general contractor non paga i professionisti coinvolti nel progetto, lasciando una scia di debiti e contenziosi che rischiano di ricadere anche sul committente. La Circolare n. 10 del 2023 dell’Agenzia delle Entrate ha stabilito che, a partire dal 1° luglio 2023, solo le imprese con la certificazione SOA possono accedere agli incentivi fiscali per lavori superiori a 516.000 euro​. Questo obbligo mira a ridurre il rischio di frodi e a garantire che le imprese incaricate siano affidabili, ma se non rispettato può compromettere la possibilità di usufruire del Superbonus, aggravando ulteriormente la situazione.

Cosa fare se il general contractor non completa i lavori del Superbonus 110?

Quando un general contractor è inadempiente e non completa i lavori del Superbonus 110, il committente può intraprendere diverse azioni legali per recuperare le somme versate o per ottenere un risarcimento dei danni subiti. Il primo passo è la diffida: un atto formale che intima all’impresa di completare i lavori entro un determinato termine. Se il general contractor non risponde alla diffida o non riprende i lavori, il committente ha il diritto di richiedere la risoluzione del contratto per inadempienza ai sensi dell’articolo 1453 del Codice Civile.

Un esempio di questa casistica si trova in una recente sentenza del Tribunale di Frosinone (novembre 2023), dove il giudice ha dichiarato la risoluzione del contratto per grave inadempimento e ha condannato l’impresa al risarcimento del 10% del valore dei lavori appaltati, in quanto il committente non aveva potuto beneficiare del Superbonus. Tuttavia, la risoluzione contrattuale potrebbe non bastare a coprire tutte le perdite economiche subite. In casi più gravi, dove è dimostrato che la mancanza di completamento dei lavori deriva da una volontà fraudolenta, è possibile anche intentare una causa per truffa.

In ogni caso, è fondamentale disporre di una solida documentazione contrattuale e delle prove dell’inadempienza per poter procedere legalmente.

Fatture pagate per lavori non eseguiti: come agire legalmente?

Un’altra situazione comune è quella in cui il committente ha già pagato delle fatture per lavori non eseguiti, trovandosi di fatto senza la possibilità di ottenere il servizio promesso. In questi casi, è possibile fare ricorso al Codice Civile, che prevede la restituzione delle somme indebitamente pagate. Il Codice Civile disciplina il recupero delle somme versate sulla base dell’inadempimento, consentendo al committente di richiedere la restituzione delle somme pagate e di ottenere un risarcimento. Tuttavia, quando il general contractor non completa i lavori del Superbonus 110, il recupero delle somme potrebbe non essere così semplice, soprattutto se l’impresa è in difficoltà economiche o ha già accumulato debiti nei confronti di fornitori e professionisti. A peggiorare ulteriormente la situazione vi è il rischio che l’impresa fallisca o interrompa definitivamente i lavori, rendendo molto più complicato il recupero delle somme.

In questi casi, il committente può rivolgersi a un avvocato specializzato in super bonus per avviare un’azione legale, facendo leva sui contratti firmati e sulle clausole previste per l’inadempienza.

La Circolare n. 10 del 2023 dell’Agenzia delle Entrate offre chiarimenti sui requisiti richiesti per accedere al Superbonus e sulla necessità di verificare che l’impresa sia in possesso della certificazione SOA​. Tale certificazione rappresenta un’importante garanzia per evitare problemi legati a fatture pagate per lavori non eseguiti.

Le recenti modifiche legislative e l’importanza della certificazione SOA

Il panorama normativo del Superbonus 110 è in continua evoluzione. Le modifiche introdotte nel 2023, in particolare l’obbligo della certificazione SOA per le imprese che eseguono lavori di importo superiore a 516.000 euro, hanno cambiato radicalmente le regole del gioco. Secondo la Circolare n. 10 del 20 aprile 2023, la certificazione SOA è necessaria per garantire che le imprese abbiano adeguate capacità economiche e tecniche per portare a termine i lavori legati al Superbonus. Questa certificazione, rilasciata da organismi privati autorizzati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), attesta l’idoneità dell’impresa a eseguire lavori di rilevante entità. La sua mancanza può comportare l’impossibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste per il Superbonus. Inoltre, la circolare stabilisce che, a partire dal 1° luglio 2023, solo le imprese in possesso della certificazione SOA potranno accedere agli incentivi fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio​. È quindi essenziale, per i committenti, verificare in fase contrattuale che l’impresa sia in possesso di tale certificazione, onde evitare problemi legati alla cessione del credito e all’inadempienza contrattuale.

LINK UTILI:

CIRCOLARE N. 10 DEL 20 APRILE 2023 DELL’AGENZIA DELLE

SUPERBONUS CON ATTESTAZIONE SOA, REQUISITI ANAC 

 

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