Truffa falso trading online, vittima recupera 25.000 euro da San Marino

Truffa falso trading online, vittima recupera 25.000 euro da San Marino

By Alessio Di Lella

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Un nostro assistito, soggetto assolutamente estraneo al mondo della speculazione digitale, veniva contattato da soggetti qualificatisi come promotori di una piattaforma di trading estera. Attraverso una sequenza ben orchestrata di telefonate, email e accessi guidati a un sito apparentemente credibile, il cliente veniva indotto a effettuare un primo versamento di importo contenuto, finalizzato a “verificare” il funzionamento della piattaforma.

Pochi giorni dopo, incoraggiato dai sedicenti “advisor”, decideva di effettuare un secondo versamento ben più rilevante – pari a 25.000 euro – tramite bonifico bancario, a favore di una società risultata poi domiciliata a San Marino e priva di ogni controllo pubblico effettivo e, come appurato successivamente, già segnalata in altri contesti internazionali come soggetto veicolo per operazioni sospette.

Accortosi quasi immediatamente della natura fraudolenta dell’operazione, il nostro assistito tentava di bloccare l’operazione mediante segnalazione di frode e richiesta di recall del bonifico presso la banca italiana ordinante.

Tuttavia, come spesso accade, la complessità delle operazioni interbancarie internazionali e l’assenza di uno standard vincolante tra istituti differenti rendevano incerto l’esito del tentativo di recupero. A questo punto il nostro studio legale è stato investito del caso.

Il ruolo dello nostro Studio Legale e l’azione extragiudiziale

Dopo un’attenta ricostruzione dei fatti e l’analisi della documentazione bancaria e investigativa già in possesso del cliente (tra cui denuncia querela alle autorità competenti), abbiamo predisposto un formale Atto di Invito rivolto all’istituto bancario estero presso cui era stato accreditato il bonifico. L’atto, strutturato secondo i canoni di un’intimazione civile d’urgenza, conteneva tutti i riferimenti univoci dell’operazione, compresi i dettagli della richiesta di recall attivata dalla banca italiana (rif. prot. 01025202500490687) e l’avviso di adire le vie legali – sia in sede civile che penale – in caso di mancata cooperazione al recupero dei soldi della truffa bancaria.

Parallelamente, i nostri uffici hanno condotto verifiche autonome sul beneficiario e si sono attivati per contattare direttamente l’istituto bancario sammarinese, anche telefonicamente, sollecitandone l’intervento e rendendo evidente la delicatezza e urgenza della situazione. Un approccio operativo, concreto e coordinato, che ha mirato non solo a formalizzare la richiesta ma a stimolare un’effettiva presa in carico del caso da parte dell’intermediario.

Il documento è stato notificato via PEC  e accompagnato da allegati comprovanti il dolo subito e l’avvenuto tentativo tempestivo di revoca del pagamento.

Il risultato: restituzione dell’intero importo

A fronte di tale sollecitazione e grazie alla chiarezza dell’impianto giuridico della nostra iniziativa, la banca estera – pur sostenendo di non aver ricevuto la richiesta formale di recall dalla banca italiana – ha comunque provveduto a contattare direttamente il beneficiario, ottenendone la restituzione integrale della somma originaria. Il bonifico di ritorno è stato eseguito a favore del nostro assistito in data successiva all’atto di invito:

A proposito delle truffe sui falsi investimenti online

Le truffe digitali (truffe falso trading online, o truffe bancarie telefoniche, o truffe dei falsi investimenti) che inducono le vittime a disporre bonifici verso conti esteri sono sempre più diffuse e sottilmente costruite. Nella maggior parte dei casi, i truffatori simulano ambienti finanziari credibili, utilizzando piattaforme web ben congegnate, numeri di telefono internazionali e indirizzi email con dominio professionale. L’obiettivo è ottenere trasferimenti volontari da parte delle vittime, così da eludere le garanzie normalmente offerte nei casi di frodi bancarie tradizionali. Non si tratta, infatti, di operazioni non autorizzate, ma di veri e propri raggiri con consenso viziato, che pongono la vittima in una posizione più debole anche dal punto di vista normativo.

A livello giuridico, chi subisce una truffa telematica conclusa con un bonifico estero autorizzato si trova spesso sprovvisto di strumenti di tutela immediata. L’ordinamento italiano non prevede una disciplina specifica per la revoca di bonifici effettuati con consenso viziato da dolo. Tuttavia, è possibile agire in via extragiudiziale con diffide mirate o, in alternativa, promuovere azioni giudiziarie fondate sull’indebito oggettivo o sulla responsabilità extracontrattuale. In alcuni casi, può rivelarsi utile anche inoltrare segnalazioni alle autorità di vigilanza o coordinarsi con l’Autorità Giudiziaria, specie quando il circuito di pagamento coinvolge società soggette a normative internazionali antiriciclaggio.

Riflessioni giuridiche e pratiche

Questo caso evidenzia due aspetti fondamentali:

  • La centralità dell’intervento legale mirato, anche in fase stragiudiziale, per ristabilire un minimo di equità in un contesto di deregolamentazione transfrontaliera;
  • La possibilità concreta di ottenere un recall effettivo anche dopo l’esecuzione del bonifico, a patto che si agisca con tempestività, chiarezza e determinazione.

Sebbene la normativa sui servizi di pagamento — come la direttiva PSD2 e il Testo Unico Bancario — disciplini in modo dettagliato le responsabilità degli operatori, essa non offre una tutela specifica e immediata per i casi in cui il cliente, pur avendo autorizzato l’operazione, lo abbia fatto in seguito a un raggiro. In tali situazioni, l’unico strumento realmente efficace può consistere in un intervento legale mirato, come una diffida formalmente motivata e ben strutturata, capace di stimolare una cooperazione volontaria da parte degli intermediari coinvolti.

Il caso si è chiuso, dunque, con la piena soddisfazione del cliente e con una rinnovata consapevolezza: nel labirinto delle truffe digitali internazionali, l’intervento legale di un avvocato può ancora fare la differenza.

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