Come costituire un’associazione di promozione sociale presso l’Agenzia delle Entrate

Come costituire un’associazione di promozione sociale presso l’Agenzia delle Entrate

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Ci sono diverse tipologie di associazioni no profit al mondo. Una di esse è l’associazione di promozione sociale. Si tratta di un gruppo organizzato di beni e persone che è finalizzato al raggiungimento di uno scopo di interesse collettivo. Parliamo, come abbiamo detto, di un ente “no profit” vero senza scopo di lucro.

Nel caso in cui l’associazione dovesse registrare degli utili, infatti, questi non potranno essere ripartiti, o distribuiti, tra gli associati. Le associazioni culturali possono essere di diversi tipi. Pensiamo, ad esempio, alle Onlus, associazioni di volontariato, dilettantistiche, sportive, ecc… Nell’articolo di oggi, vediamo come costituire un’associazione di promozione sociale presso l’Agenzia dell Entrate.

Cos’è e come funziona un’associazione di promozione sociale

La categoria in cui rientra l’associazione culturale è quella degli enti no profit ed è formata da persone che decidono di associarsi stabilmente per svolgere attività di interesse generale a beneficio dei propri iscritti o di terzi. Attraverso l’atto costitutivo o, in alternativa, lo Statuto è possibile capire le regole, il funzionamento e lo scopo delle associazioni culturali (cliccate qui se cercate fac – simile di Statuto associazione di promozione sociale).

Si tratta di due documenti che possono essere considerati una specie di contratto, attraverso il quale i soci si impegnano a raggiungere uno scopo comune. Per essere valido, uno Statuto deve contenere:

  • il fine dell’associazione;
  • l’organizzazione;
  • il fondo comune;
  • stabilire l’eguaglianza e la variabilità dei soci;
  • la rappresentanza conferita al presidente o amministratore.

Infine, lo Statuto deve anche rispettare tutti i requisiti che sono previsti dal codice civile e dalla legge fiscale (Tuir).

Come costituire un’associazione di promozione sociale presso l’Agenzia delle Entrate

La registrazione associazione di promozione sociale Agenzia delle Entrate richiede lo svolgimento di alcune pratiche burocratiche importanti. In particolare, le azioni da compiere sono divise in diversi step, tra cui:

  • la redazione dello statuto e dell’atto costitutivo dell’associazione. Come detto in precedenza, sono dei documenti che stabiliscono la finalità, l’amministrazione, la gestione del patrimonio e le regole generali in merito al funzionamento dell’organizzazione e dei diritti e doveri di tutti gli associati;
  • la sottoscrizione dei fondatori e costituzione. Per completare la costituzione, occorre firmare l’atto costitutivo e lo Statuto. In questo caso, non è necessaria la presenza di un notaio;
  • registrazione e codice fiscale. Il presidente dell’associazione avrà il compito di richiedere l’attribuzione del codice fiscale e la successiva registrazione dell’associazione all’Agenzia delle Entrate, in modo tale da poter effettuare azioni come, ad esempio, l’apertura di un conto corrente o la firma dei contratti;
  • apertura della Partita IVA. Si tratta di un passaggio non obbligatorio e previsto solo nel caso in cui l’associazione decide di svolgere anche attività commerciali.

Va considerato, inoltre, che il Presidente dell’associazione di promozione sociale dovrà registrare il Codice Fiscale presso l’Agenzia dell’Entrate entro 20 giorni dalla costituzione. Ottenuto il Codice Fiscale, per completare la costituzione dell’associazione culturale, andrà registrato l’atto e lo Statuto all’Agenzia delle Entrate. Per farlo, bisognerà presentare:

  • il modello 69;
  • due originali dell’atto da registrare;
  • una marca da bollo da 16 euro ogni 100 righe o 4 facciate;
  • il modello di pagamento F23 per l’imposta di registro.

Che ruolo ha un avvocato diritto dell’arte per costituire un’associazione promozione sociale presso Agenzia dell’Entrate 2023 – 2024?

La costituzione associazione promozione sociale Agenzia delle Entrate potrebbe richiedere il supporto legale di un avvocato diritto dell’arte. Un avvocato che svolge la sua professione in uno studio legale diritto dell’arte ricopre una funzione di vitale importanza nel corso dell’intero svolgimento dell’iter burocratico richiesto. Inizialmente, fornisce consulenza legale per definire lo statuto dell’associazione, determinando scopo, regole operative e strutture di governance.

Successivamente, l’avvocato beni culturali oppure l’avvocato opere d’arte assiste nella redazione e revisione dello statuto, garantendo la conformità alle leggi locali e nazionali. Egli offre supporto nell’associazione promozione sociale requisiti fiscali e amministrativi. Questi sono utili per  completare l’iscrizione dell’associazione presso le autorità competenti. In caso di controversie o questioni legali future, l’avvocato rappresenta l’associazione e i suoi membri, assicurando la tutela dei loro interessi.

Come contattare avvocato diritto dell’arte a Roma

Se avete la necessità di costituire un’associazione promozione sociale 2023 – 2024 a Roma presso l’Agenzia delle Entrate e avete bisogno di un avvocato diritto dell’arte Roma, potrete prendere un contatto telefonico (06 3975 4846) oppure via mail ([email protected]) con lo Studio Legale Parente Bianculli & Associati, sito in Viale delle Milizie 96 a Roma Prati. Si tratta del migliore studio legale diritto dell’arte Roma, che potrà fornirvi un parere legale per costituire un’associazione promozione sociale Roma. Inoltre, lo Studio Legale Parente Bianculli & Associati ha competenza anche in tema di costituire associazione culturale.

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